CONDANNA IN CONTUMACIA DEL LATITANTE
- Luca Peruzzi
- 19 dic 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 nov
Corte Europea dei Diritti Uomo, sez. V, 28 febbraio 2008….AFFAIRE DEMEBUKOV C. BULGARIA…. Vi è violazione della Convenzione quando manca la prova che la persona abbia rinunciato a tale diritto e che spetta agli Stati di regolare la materia in maniera che non contrasti con la Convenzione. Però la rinuncia deve essere chiara ed inequivoca e la circostanza che una persona sia definita “latitante” (fugitive) sulla base di presunzioni senza il supporto di elementi oggettivi non è equiparabile a tale fine.
Demebukov c. Bulgaria
Cass. pen. 2008, 6 2676
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