top of page

CONFISCA PREVENZIONE – NUOVE CATEGORIE CRIMINOLOGICHE INTRODOTTE CON D.L. 92/08 – INAPPLICABILITÀ A FATTISPECIE ANTECEDENTI

Aggiornamento: 25 nov

La nuova fattispecie di pericolosità qualificata ex lett b) art. 4 del CAM, introdotta con il primo pacchetto sicurezza di cui al d.l. 92/008, non può applicarsi retroattivamente a situazioni consumate in epoca antecedente. Nel caso esaminato dalla Corte, il proposto era stato in effetti condannato per il reato di intestazione fittizia di beni commesso nel 2006, allora punito ai sensi dell’art. 12 quinquies del D.L. 306/92 e oggi sussunto nell’art. 512 bis, ma essa è stata elevata a fattispecie di pericolosità sociale, ai fini delle misure id prevenzione, soltanto con il Decreto Legge n. 92/2008, che aveva inserito i reati compresi nell’art. 51 bis del codice tra quelli per cui erano applicabili le misure di prevenzione. Di conseguenza, il decreto di confisca si basava su una categoria criminologica non rilevante, all’epoca dei fatti, per la prevenzione, dunque da ritenersi prova legale.

Link al download:


Post correlati

Commenti


WhatsApp Image 2025-02-18 at 16.23_edite

E' un organizzazione nazionale non governativa, senza scopo di lucro, dedicata istituzionalmente alla revisione dei casi giudiziari controversi ed all'affermazione dell'innocenza delle persone ingiustamente condannate

fai parte anche tu della nostra storia

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
logo-bianco.png

FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA
C.F. 91046340484 
Lung' Arno alle Grazie 2, 50122 Firenze

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

© 2025 Progetto innocenti - Powered by FRAWEB SRL

bottom of page