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RAPPORTO DI PERTINENZA PREVENZIONALE RISPETTO ALLA PERICOLOSITA’ SOCIALE

Aggiornamento: 25 nov

In tema di confisca di prevenzione, è ammissibile la confisca di singoli beni aziendali che siano in rapporto di pertinenza preventiva rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell’azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.


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