DELIBAZIONE IMPLICITA AMMISSIBILITÀ REVISIONE – OBBLIGO DI PROCEDERE AL GIUDIZIO IN CONTRADDITTORIO DELLE PARTI
- Luca Peruzzi
- 27 set 2018
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 21 nov
Una volta instaurato il giudizio di revisione, mediante citazione del condannato, la Corte di Appello ha poi l’obbligo di procedere alla celebrazione del giudizio stesso con le forme e le modalita’ di assunzione nel contraddittorio proprie del dibattimento (articolo 636 cod. proc. pen.), dovendosi ritenere gia’ espletata, evidentemente de plano, la preventiva delibazione di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, per la astratta capacita’ demolitoria del giudicato rivestita dal novum dedotto.
Nel caso in esame, in sede di giudizio di revisione, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all’assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle prove nuove dedotte, e, all’esito, procedere ad una valutazione del complessivo quadro probatorio, sulla base del piu’ esteso compendio rappresentato dalle prove gia’ poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ passata in giudicato e dalle nuove prove dedotte e assunte.
Del resto, l’indebita contrazione del giudizio rescissorio si evince dallo stesso svolgimento dell’udienza del 10/06/2014, allorquando la Corte si ritirava per deliberare sulle richieste formulate dalle parti in merito al solo profilo dell’ammissibilita’ della richiesta di revisione, rientrando in aula con una deliberazione di rigetto della richiesta.
E allora o la Corte territoriale aveva gia’ proceduto ad una delibazione preliminare positiva, all’esito della quale ha instaurato il giudizio di revisione, nell’ambito del quale avrebbe dovuto procedere ad assumere le nuove prove gia’ ritenute astrattamente dotate di capacita’ demolitoria del giudicato, ovvero a tale delibazione non vi aveva gia’ provveduto, ed ha operato tale verifica preliminare dopo l’instaurazione del giudizio; in tale seconda ipotesi, tuttavia, oltre a definire il processo con un’ordinanza di inammissibilita’ (e non con una sentenza di rigetto), che avrebbe avuto una disciplina speciale nell’individuazione del giudice del rinvio, in caso di accoglimento dell’impugnazione (articolo 634 c.p.p., comma 2), non avrebbe potuto, come invece accaduto, procedere ad una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 245770; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA PENALE, SENTENZA NR. 15402/2016 DE. 20.01.2016
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