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EFFICACIA DEL GIUDICATO DELLA CORTE EUROPEA DIRITTI UOMO

Aggiornamento: 21 nov

Sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima penale, 1 dicembre 2006 n. 2800. Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, norma dell’art.670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo”

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