EQUO PROCESSO> PROVA RACCOLTA SENZA CONTRADDITTORIO.
- Luca Peruzzi
- 19 dic 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 nov
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo del 4 novembre 2008 (CASO DEMSKI C. POLONIA)
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 6 della Cedu, in relazione alla condanna emessa nei suo confronti dalle autorità giudiziarie polacche per stupro di una minorenne, in quanto il giudizio di colpevolezza era stato fondato sulla prova decisiva costituita dalla testimonianza della parte offesa, acquisita nel corso delle indagini e di cui era stata lettura in dibattimento, perché non reperita. La Corte, nel ravvisare la violazione della citata norma, ha ricordato i principi che devono regolare l’acquisizione della prova dichiarativa “decisiva”: se non è preclusa l’utilizzazione, come prova, di dichiarazioni rese nella fase “pre-trial”, è necessario che i diritti della difesa siano comunque rispettati, fornendo all’imputato “un’occasione sufficiente ed adeguata” per confrontarsi con il testimone che depone contro di lui. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie le autorità giudiziarie, dopo un primo tentativo infruttuoso di notificare la citazione in Polonia, pur sapendo del trasferimento all’estero della testimone, non avessero compiuto alcuno “ragionevole sforzo” per ottenerne la presenza. Traduzione in lingua italiana non ufficiale di LAURA ANCONA.
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