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GIUDIZIO DI REVISIONE – DIVERSA QUALIFICAZIONE TITOLO RESPONSABILITÀ

Aggiornamento: 21 nov

Sentenza Corte di Cassazione, sezione sesta, del 10.07.2007 n. 47099. Poichè l’art. 636, comma 2 c.p.p. richiama le disposizioni regolanti il dibattimento di primo grado e le correlative norme di attuazione, “in quanto.. applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione”, sono ammissibili in sede di revisione tutti i mezzi di prova, anche se non indicati in sede di richiesta, ma offerti o proposti in sede di giudizio, purché congruenti alle ragioni poste a fondamento della sollecitata revisione. Pertanto, ha ritenuto in tale sede consentito anche al pubblico ministero e alla eventuale parte civile articolare prove contrarie e allo stesso collegio giudicante assumere ex officio mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari. Con la stessa decisione, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice della revisione pervenga, in sede di rigetto, ad una diversa qualificazione giuridica del titolo di responsabilità del condannato (nella specie da concorso morale a concorso materiale) ritenuta dal giudice della cognizione.

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