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LA FALSITÀ DELLA PROVA NON PUO’ ESSERE OGGETTO DEL GIUDIZIO DI REVIS

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza del 24.06.2009. La richiesta di revisione sia fondata sulle ipotesi ci cui all’art. 630 c.p.p., lett. d), (prove false o fatti costituenti reato) resta superata la necessita’ del preventivo giudicato, richiesto dall’art. 633 c.p.p., comma 3, ed e’ il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia, solo nel caso in cui l’ipotizzabile reato di calunnia sia gia’ estinto e non puo’ pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente.

SCARICA IL DOC. ALLEGATO: REVISIONE.pdf

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