LA FALSITÀ PUO’ ESSERE ACCERTATA DAL GIUDICE DELLA REVISIONE
- Luca Peruzzi
- 19 set 2018
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Sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima, del 09.06.2009 nel caso GULOTTA GIUSEPPE. Il giudice della revisione non è tenuto ad attendere l’esito giudiziale del procedimento nell’ambito del quale è fatta valere la falsità della prova posta a fondamento della sentenza di condanna o la calunnia del chiamante in correità.
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