LA NOVITÀ DELLA PROVA SCIENTIFICA – NUOVE TECNICHE
- Luca Peruzzi
- 20 set 2018
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 21 nov
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE – SENTENZA DEL 13.04.2011 N. 15139. Ai fini della revisione della condanna, deve riconoscersi la “novità” della “prova scientifica” non solo quando questa riguardi nuove sopravvenienze fattuali, ma anche quando sia motivata dall’impiego di nuove tecniche e conoscenze scientifiche su dati già acquisiti e valutati”. Si tratta di una importante decisione della Cassazione, che amplia gli spazi applicativi della “revisione” (art. 629 e segg. c.p.p.), quale strumento di impugnazione straordinaria che può essere esperita in presenza di “nuove prove” che, sole o unitamente a quelle già valutate, siano idonee a far sorgere un “ragionevole dubbio” sulla correttezza della condanna irrevocabile, tale da imporre la pronuncia di una sentenza di proscioglimento. La Corte si sofferma sulla nozione di “prova nuova” allorquando si discuta di una prova scientifica. Al riguardo il giudice di legittimità, dopo avere premesso che, in tema di revisione, per “prove nuove” rilevanti, a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, deve essere riconosciuto carattere di novità alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione giudiziale, essendo irrilevante la loro mera acquisizione agli atti del processo, ha affermato che deve riconoscersi la “novità” della “prova scientifica” non solo quando questa riguardi nuove sopravvenienze fattuali, ma anche quando sia motivata dall’impiego di nuove tecniche e conoscenze scientifiche su dati già acquisiti e valutati. È ulteriormente precisato che, in questo caso, spetta al giudice spetta di stabilire se il “nuovo metodo” applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato. La Cassazione, allora, rispetto alla richiesta di revisione giustificata con la domanda di espletamento di una consulenza tecnica o di una perizia su reperti “già” valutati nel processo concluso, fissa le regole di condotta che il giudice deve seguire per procedere al vaglio della “novità” della prova scientifica ai fini della revisione. Cinque sono i momenti valutativi: 1) l’apprezzamento della novità del metodo introdotto; 2) la valutazione della sua scientificità; 3) l’applicazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel processo già celebrato; 4) il giudizio di concreta novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; 5) la loro valutazione nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta. Nella vicenda esaminata, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dalla difesa del condannato in relazione ad una serie di reati, fra i quali quelli di rapina e di omicidio, proponendo come prova “nuova” la consulenza tecnica antropometrica svolta dal proprio consulente sul DVD estrapolato dall’originale supporto VHS, contenente le riprese filmate dell’episodio criminoso per cui vi era stata condanna. La Corte di appello aveva ritenuto che non si potesse parlare di “prova nuova”, sulla base del principale rilievo che le immagini erano già state valutate dal giudice di merito. La Cassazione ha, invece, annullato la decisione, evidenziando, in ossequio ai richiamati principi, plurimi profili di illegittimità della decisione. In particolare, per quanto qui è di maggiore interesse, il giudice di legittimità ha ritenuto erronea la definizione di “prova nuova” adottata per respingere l’istanza: era stato confusa e sovrapposta la nozione di oggetto della prova (le immagini contenute nel filmato originale) con quella di novità del metodo successivamente sperimentato per: 1) trasporre le immagini in forma digitale e, quindi, più nitida; 2) leggere il filmato così ottenuto mediante l’utilizzo di sistemi tecnici moderni; 3) effettuare una consulenza antropometrica fondata sull’esame comparato delle immagini nell’originaria videocassetta e nel filmato trasposto su DVD. Al contrario, secondo il giudice di legittimità, si verteva in ipotesi di “prova nuova”, in grado potenzialmente di vulnerare la tenuta della decisione irrevocabile di condanna. La decisione della Cassazione è inequivoca: deve essere quindi chiaro che la prova scientifica nuova ben può riguardare anche un oggetto di prova già apprezzato e valutato (con le tecniche del tempo del processo), allorquando si rappresenti che l’evoluzione dei tempi e della scienza offra metodiche innovative in grado di fornire un risultato più attendibile, diverso da quello originario su cui era stata basata la condanna.
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