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LA PRONUNCIA DI LEGITTIMITÀ ESAURISCE IL PROCEDIMENTO PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, DEL 18 gennaio 2011.

La sentenza della Cassazione, allorché assuma le forme del rigetto ovvero dell’inammissibilità del ricorso, esaurisce il procedimento ed è sottratta, per evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici, a qualsivoglia sistema ordinario di rivalutazione decisionale, a eccezione dei rimedi straordinari della revisione e del ricorso straordinario per errore di fatto. Ne discende l’inammissibilità, per abnormità, dell’istanza difensiva volta a rendere inefficace il pronunciato della Corte di cassazione proposta al giudice dell’esecuzione. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio: solo in tale caso, anche se il legislatore ha omesso di introdurre nell’ordinamento interno il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato (si veda Sez. I, 1 dicembre 2006, D.).

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