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PROVA NUOVA REVISIONE- DIVERSA VALUTAZIONE DELLE PROVE APPREZZATE

Aggiornamento: 21 nov

PROVA NUOVA REVISIONE- DIVERSA VALUTAZIONE DELLE PROVE APPREZZATE – IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, SENTENZA DEL 25.09.2012.

Nel giudizio di revisione non può mai costituire prova nuova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna. La sentenza cade tuttavia in evidente contraddizione quando afferma che, ai fini della novità, la prova nuova non va confusa con un nuovo thema probandum ben potendo essa incidere su un tema già valutato in sede di cognizione e giungere comunque ad un risultato diverso.

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