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REVISIONE CONDANNA – ATTITUDINE PROBATORIA ELEMENTI DI PROVA NUOVA – INFERENZA SUL GIUDICATO

Aggiornamento: 21 nov

Ai fini dell’ammissibilita’ della istanza di revisione del giudicato di condanna formatosi all’esito di un procedimento penale gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere non soltanto nuovi, ma, soprattutto, tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall’imputazione ritenuta a suo tempo (Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 6 aprile 1993′ n. 4468). Siffatta decisivita’, peraltro, e’ da valutarsi attraverso una comparazione con le prove gia’ raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione della loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l’assoluzione dell’istante (Corte di cassazione, Sezione 1 penale, 13 novembre 2007, n. 41804).

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