top of page

REVISIONE – CONTRADDITTORIETÀ LOGICA TRA GIUDICATI – ESCLUSIONE

Aggiornamento: 21 nov

Corte di Cassazione, sez. V penale, Sentenza del 09 dicembre 2008, n. 4225 –

Ai fini della revisione della sentenza di patteggiamento, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sé “nuova prova”, come tale rilevante, a norma dell’art. 630, comma primo, lett. c), considerato che ciò che è emendabile è l’errore di fatto e non la diversa valutazione del fatto, sicchè è inammissibile l’istanza di revisione fondata sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti. (La Corte ha posto in rilievo che l’inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze). Dichiara inammissibile, App. Brescia, 1 febbraio 2008

SCARICA IL DOC. ALLEGATO:



Post correlati

Commenti


WhatsApp Image 2025-02-18 at 16.23_edite

E' un organizzazione nazionale non governativa, senza scopo di lucro, dedicata istituzionalmente alla revisione dei casi giudiziari controversi ed all'affermazione dell'innocenza delle persone ingiustamente condannate

fai parte anche tu della nostra storia

logo-bianco.png

FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA
C.F. 91046340484 
Lung' Arno alle Grazie 2, 50122 Firenze

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

© 2025 Progetto innocenti - Powered by FRAWEB SRL

bottom of page