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REVISIONE FONDATA SU VALUTAZIONE DELLA PROVA SCIENTIFICA – OBBLIGO DI VERIFICA – CONDIZIONI

Aggiornamento: 21 nov

In tema di revisione, agli effetti dell’articolo 630 codice procedura penale  lettera c) una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per se’ a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati piu’ adeguati. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che aveva escluso potesse considerarsi prova nuova una perizia  sugli esiti di uno “stub” da effettuarsi sulla base della metodica, nuova e successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dello “spettro di microanalisi”)” (cosi’ Cass. Sez. 6, sent. n. 34531 del 04.07.2013, Rv. 256136; conf. Cass. Sez. 5, sent. n. 14255 del 22.01.2013, Rv. 256599). Con la doverosa, ancorche’ ovvia puntualizzazione – peraltro conforme a quanto esplicitato nella medesima pronuncia del 2013 – circa la portata del vincolo a carico del giudice del rinvio, tenuto non gia’ alla celebrazione tout court del giudizio di revisione  con l’adozione del relativo decreto di citazione, bensi’ “solo ad una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione in conformita’ ai principi di diritto evidenziati”, a maggior ragione restando ferma la sua piena liberta’ di valutazione in ordine agli esiti scaturiti dalla nuova istruttoria, una volta ammessa.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA NR. 147/2016 DEL 29.01.2016.

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