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REVISIONE – INAMMISSIBILITÀ – MANCATA ACQUISIZIONE PROVE- IRRITUALITÀ

Aggiornamento: 21 nov

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA DEL 21.03.2014 NR. 13434

Nella specie, la Corte d’appello di Catanzaro, sebbene si trovasse nella prima fase di delibazione della richiesta di revisione, non si e’ limitata ad effettuare una delibazione prognostica, ma ha di fatto anticipato il giudizio di revisione, spingendosi a valutare in modo approfondito le prove prodotte.

Va aggiunto che gli stessi giudici, dopo aver ritenuto, con provvedimento de plano, ammissibile la domanda di revisione, hanno acquisito una sentenza riguardante la posizione di un coimputato condannato per gli stessi fatti per poi invitare le parti a concludere, senza acquisire altre prove, e dichiarare l’inammissibilita’ della stessa revisione: ne consegue che se si considera la decisione come intervenuta nella fase preliminare, risulta errata la regola di giudizio utilizzata; se, invece, si ritiene che si tratti di giudizio di revisione allora e inspiegabile la mancata acquisizione delle prove indicate.

In ogni caso, si e’ dato luogo ad una procedura ambigua, in cui nella fase preliminare e’ stata effettuata una indebita valutazione piena delle prove propria del giudizio di revisione, senza peraltro assicurare il contraddittorio alle parti. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata per consentire lo svolgimento del giudizio di revisione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 636 c.p.p..

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