REVISIONE PENALE – GIUDICE – COMPETENZA ESECUZIONE – ESCLUSIONE
- Luca Peruzzi
- 26 set 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 nov
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 25 MARZO 2013
Deve escludersi l’attribuzione della funzione di giudice dell’esecuzione all’organo giurisdizionale competente per la revisione atteso che il procedimento di revisione , a differenza delle impugnazioni ordinarie, non concorre alla formazione del giudicato penale , ma lo presuppone, in quanto finalizzato alla revoca, totale o parziale, della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
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