REVISIONE SENENZA CONDANNA – FASE PRELIMINARE – VALUTAZIONE POTENZIALITA’ AL PROSCIOGIMENTO – VALUTAZIONBE ASTRATTA
- Luca Peruzzi
- 27 set 2018
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Corte d’Appello Lecce, penale
Sentenza 29 gennaio 2016, n. 120
Revisione penale – Revisione – Fase preliminare – Finalità – Potere-dovere del giudice – Oggettiva potenzialità degli elementi addotti ai fini del proscioglimento – Valutazione astratta
Nella fase preliminare contemplata dall’art. 634 c.p.p. volta a fermare sul nascere le iniziative proposte fuori delle ipotesi previste dalla legge, o senza l’osservanza delle forme prescritte, ovvero quando la richiesta risulta manifestamente infondata, la Corte d’Appello è titolare di un, pur limitato, potere-dovere di valutazione dell’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da prove formalmente qualificabili come nuove, a dar luogo, attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, ad una pronuncia di proscioglimento. L’anzidetta valutazione deve essere effettuata in astratto, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito, che va celebrato con le garanzie del contraddittorio, pur concernendo comunque il merito della res iudicanda, vale a dire la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza formulato a carico del condannato. Trattasi, dunque, della medesima valutazione riservata al successivo giudizio di revisione, senza tuttavia gli approfondimenti ivi richiesti, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione.

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