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REVISIONE SENTENZA – EMERSIONE TARDIVA PROVE NUOVE – COMPARAZIONE CON PROVE GIA ACQUISITE

Aggiornamento: 21 nov

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA PENALE, SENTENZA NR. 23968 DEL 09.06.2014 L’idoneita’ delle nuove prove – sole o unite a quelle gia’ valutate – a mutare l’esito dell’accertamento ex articolo 630 c.p.p., lettera c), deve essere oggetto del vaglio da espletare anche – in concreto rapporto con il compendio probatorio sfociato nel giudicato – nella prima fase delibativa, poiche’, qualora sussista inidoneita’ in grado manifesto, deve dichiararsi la inammissibilita’ della domanda direvisione ex articolo 634 c.p.p. (cfr. ex multis da ultimo, Cass. sez. 2, 16 ottobre 2013 n. 49113 – per cui “la valutazione preliminare circa l’ammissibilita’ della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessita’ di una comparazione tra le prove nuove e quelle gia’ acquisite che deve ancorarsi alla realta’ del caso concreto e che non puo’, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilita’ della prova nuova”, Cass. sez. 1, 5 marzo 2013 n. 20196 – secondo la quale “per l’ammissibilita’ della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l’affidabilita’ della stessa, ma anche la sua persuasivita’ e congruenza nel contesto probatorio gia’ acquisito nel giudizio di cognizione” – Cass. sez. 1, 27 giugno 2012 n. 34928 – che afferma che “la valutazione preliminare circa l’ammissibilita’ della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilita’, anche la persuasivita’ e la congruenza della stessa nel contesto gia’ acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realta’ processuale svolta”). E per illustrare il ritenuto grado di manifesta inidoneita’ delle testimonianze richieste la corte territoriale, d’altronde, non imposta la sua motivazione sul legame di parentela o di amicizia dei testi con la condannata, bensi’ raffronta la compattezza coerente del compendio probatorio con la potenziale incidenza della prova nuova, e aggiunge (richiamando la conforme Cass. sez. 1, 6 ottobre 1993 n. 3924), quale argomento che puo’ definirsi ad abundantiam a rispetto a quello che conduce a ritenere, appunto, non inficiabile dalle testimonianze la “coerente e completa piattaforma probatoria”, il non avere l’istante spiegato perche’ la prova prospettata come decisiva nella domanda di revisione, pur esistente gia’ all’epoca del giudizio che e’ pervenuto al giudicato, sia stata offerta a distanza di quattro anni dal giudicato stesso: dato questo che, evidentemente, se rimane ignoto, non puo’ non contribuire alla inidoneita’ della prova sotto il profilo della affidabilita’.

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