top of page

REVISIONE SENTENZA PATTEGGIAMENTO – PROVA NUOVA VALUTATA NEL QUADRO DELL’ART. 129 C.P.P. – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE’- INAMMISSIBILITÀ

È inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla disciplina normativa in tema di revisione della sentenza di patteggiamento, per violazione degli artt. 27 e 111 Cost., nell’interpretazione che impone di valutare le prove nuove allegate a sostegno della richiesta secondo il parametro di giudizio espresso dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., atteso che il consenso a definire il processo con il rito alternativo di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. implica l’accettazione integrale del relativo statuto; il quale, anche per la fase di revisione, richiede l’adozione di una regola di giudizio coerente con la struttura di una sentenza resa allo stato degli atti, caratterizzata dalla rinuncia all’assunzione della prova in contraddittorio.

Post correlati

Commenti


WhatsApp Image 2025-02-18 at 16.23_edite

E' un organizzazione nazionale non governativa, senza scopo di lucro, dedicata istituzionalmente alla revisione dei casi giudiziari controversi ed all'affermazione dell'innocenza delle persone ingiustamente condannate

fai parte anche tu della nostra storia

logo-bianco.png

FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA
C.F. 91046340484 
Lung' Arno alle Grazie 2, 50122 Firenze

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

© 2025 Progetto innocenti - Powered by FRAWEB SRL

bottom of page