top of page

REVISIONE SENTENZA PENALE – DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ – LESIONE PRINCIPIO CONTRADDITTORIO – ESCLUSIONE

Aggiornamento: 21 nov

Con la sentenza in esame, la terza sezione della cassazione ha ribadito il principio secondo cui  pur non essendo letteralmente menzionato nell’articolo 634 c.p.p. , comma 1, l’utilizzo del rito camerale, ha identificato due species di inammissibilita’, confinando solo a quella piu’ immediata ed evidente la pronuncia dell’ordinanza de plano (Cass. sez. 5, 4 giugno 2010 n. 21296) nell’ottica ragionevole – oltre che rispettosa dei principi costituzionali e comunitari – della massima tutela del contraddittorio (come da ultimo confermata, sotto altro ma connesso profilo – la comunicazione del parere del PG all’istante – da S.U. 20 aprile 2012 n. 15189). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente una fattispecie di inammissibilita’ ictu oculi, poiche’ l’istanza di revisione non si fondava su questioni complesse, bensi’ sul mero raffronto tra la sentenza oggetto della istanza e la motivazione di una sentenza del Tribunale di Milano del 19 dicembre 2011, raffronto in effetti di evidente semplicita’.

Non si configura, pertanto, un error in procedendo sotto questo profilo.

Corte di Cassazione, sezione   terza penale, sentenza 18 febbraio 2014, n. 7529

SCARICA IL DOC. ALLEGATO:



Post correlati

Commenti


WhatsApp Image 2025-02-18 at 16.23_edite

E' un organizzazione nazionale non governativa, senza scopo di lucro, dedicata istituzionalmente alla revisione dei casi giudiziari controversi ed all'affermazione dell'innocenza delle persone ingiustamente condannate

fai parte anche tu della nostra storia

logo-bianco.png

FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA
C.F. 91046340484 
Lung' Arno alle Grazie 2, 50122 Firenze

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

© 2025 Progetto innocenti - Powered by FRAWEB SRL

bottom of page