REVISIONE SENTENZA PENALE – DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ – LESIONE PRINCIPIO CONTRADDITTORIO – ESCLUSIONE
- Luca Peruzzi
- 27 set 2018
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Aggiornamento: 21 nov
Con la sentenza in esame, la terza sezione della cassazione ha ribadito il principio secondo cui pur non essendo letteralmente menzionato nell’articolo 634 c.p.p. , comma 1, l’utilizzo del rito camerale, ha identificato due species di inammissibilita’, confinando solo a quella piu’ immediata ed evidente la pronuncia dell’ordinanza de plano (Cass. sez. 5, 4 giugno 2010 n. 21296) nell’ottica ragionevole – oltre che rispettosa dei principi costituzionali e comunitari – della massima tutela del contraddittorio (come da ultimo confermata, sotto altro ma connesso profilo – la comunicazione del parere del PG all’istante – da S.U. 20 aprile 2012 n. 15189). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente una fattispecie di inammissibilita’ ictu oculi, poiche’ l’istanza di revisione non si fondava su questioni complesse, bensi’ sul mero raffronto tra la sentenza oggetto della istanza e la motivazione di una sentenza del Tribunale di Milano del 19 dicembre 2011, raffronto in effetti di evidente semplicita’.
Non si configura, pertanto, un error in procedendo sotto questo profilo.
Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 febbraio 2014, n. 7529
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