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RICHIESTA DI REVISIONE > NECESSARIA PROCURA SPECIALE

Aggiornamento: 21 nov

Cassazione penale , sez. III, 04 marzo 2009, n. 16743 È ammissibile la richiesta di revisione presentata da persona diversa all’interessato e dal suo procuratore speciale, in quanto ciò che rileva è solo la certezza della provenienza dell’atto e non il soggetto che ne cura il materiale deposito. (In motivazione la Corte, nell’enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che la procura speciale è invece necessaria per proporre la richiesta, non essendo sufficiente la sola nomina a difensore, in quanto l’art. 571 cod. proc. pen. prevede l’impugnazione autonoma del difensore solo per l’imputato e non per il condannato).

Dichiara inammissibile, App. Roma, 27 Maggio 2008

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