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RICHIESTA REVISIONE- OBBLIGO PRODUZIONE SENTENZA- INSUSSISTENZA

Aggiornamento: 21 nov

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 28 MARZO 2012

In tema di revisione, il proponente della richiesta non ha alcun obbligo di produrre la sentenza cui si riferisce l’istanza, sussistendo, invece, nel caso in cui la revisione riguardi le ipotesi di contrasto di giudicati con altra sentenza penale o civile di cui alle lettere a) e b) dell’art. 630 c.p.p., l’obbligo di produrre le relative sentenze. (Torna su ) Sentenza Sentenza per esteso (Torna su ) Note redazionali Nel medesimo senso vedi Cass., sez. V pen., sent. 10 novembre-2 dicembre 1999 n. 5371 (Ced n. 215050); nel senso che incombe al ricorrente “l’onere di produrre la sentenza di cui assume l’inconciliabilità con la condanna riportata”, poiché la richiesta di revisione “deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l’art. 633 comma 2 c.p.p.”, cfr., tra le altre, Id., sez. VI pen., sent. 10 marzo-25 giugno 2008 n. 25794 (Ced n. 241243); Id., sez. I, sent. 6 febbraio-23 marzo 2002 n. 11892 (Ced n. 221128).

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