RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO – EREDI DEL DEFUNTO – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
- Luca Peruzzi
- 26 set 2018
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Aggiornamento: 21 nov
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SENTENZA DEL 04.08.2014 NR. 34265
L’articolo 315 c.p.p., comma 3 dispone infatti che, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, si applicano (ovviamente per quanto non specificamente disposto come avviene nel caso in esame) “in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario”.
L’applicabilita’ della predetta norma, dettata in tema di riparazione dell’errore giudiziario, all’istituto disciplinato negli articoli 314 e 315 c.p.p., nonche’ l’estraneita’ della previsione al fenomeno successorio – avvalorata dalla previsione, della quale non vi sarebbe altrimenti stato alcun bisogno, dell’articolo 644 c.p.p., u.c., volto a escludere la spettanza del diritto “alle persone che si trovano nella situazione di indegnita’ prevista dall’articolo 463 c.c.” – sono stati espressamente riconosciuti dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 14 dicembre 1994, n. 28. La tesi secondo cui il rinvio alle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario si riferirebbe alle sole norme procedimentali e’ stata rifiutata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 14 dicembre 1994, Libranti e questa soluzione e’ stata condivisa da tutta la successiva giurisprudenza di legittimita’. La medesima sentenza ha affrontato anche il problema della compatibilita’ di queste norme con l’istituto per la riparazione dell’ingiusta detenzione risolvendolo positivamente “dato che gli effetti pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione, come quelli dell’errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell’ambito familiare, legittimando, nel caso della morte della persona che ha subito l’ingiusto provvedimento, una pretesa riparatoria dei congiunti”.
D’altro canto il riferimento ad un’azionabilita’ jure proprio del diritto in questione va inteso nel senso che la legittimazione ad agire discende non dai principi generali della successione mortis causa, ma ai soggetti espressamente indicati dall’articolo 644 c.p.p..
E’ stato precisato che questi propongono in pratica la stessa domanda che sarebbe spettata al defunto (confr. Cass. pen. 4, udienza 12 dicembre 2006, Bianco; Cass. pen. 4, 8 giugno 2007, n. 22502).
Il loro diritto e’ quindi commisurato a quello della persona defunta e ingiustamente detenuta. Tanto e’ vero che la norma attribuisce loro il diritto sorto a favore del defunto (“il diritto alla riparazione spetta al coniuge…….”) e prevede, al comma 2, che ad essi non possa essere attribuita una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto. La norma attribuisce quindi alle persone in questione il diritto alla riparazione spettante al congiunto defunto di cui quindi il legislatore ha escluso la natura strettamente personale cui conseguirebbe l’intrasmissibilita’.
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