RIPARAZIONE ERRORE GIUDIZIARIO – NATURA INDENNITARIA NON RISARCITORIA – FATTO ILLECITO ALTRUI ( CARABINIERI ) – NECESSITA’ AZIONE CIVILE CONTRO RESPONSABILI
- Luca Peruzzi
- 27 set 2018
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 21 nov
In materia di riparazione dell’errore giudiziario, il fatto illecito – costituente reato – commesso da altri ( nella specie carabinieri ) non trasforma lo strumento riparatorio di cui all’art. 643 c.p.p. in un’azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato. Va infatti chiarito chiarito che, sia per la riparazione a seguito di revisione che per quella per l’ingiusta detenzione, le conseguenze che vengono in rilievo non sono quelle riconducibili alla consumazione di un reato nei confronti della vittima dell’errore giudiziario e della ingiusta detenzione ma i pregiudizi ingiustamente subiti a seguito di un’ attivita’ legittima ( e doverosa)da parte degli organi dello Stato, anche se, in tempi successivi, ne e’ stata dimostrata (non l’illegittimita’, ma) l’erroneita’ o l’ingiustizia.
Coerentemente a tale principio il giudice della riparazione ha sottolineato che l’errore giudiziario trova solo origine in un fatto illecito, ma si fonda essenzialmente su un errato accertamento giurisdizionale definitivo di condanna emesso sulla scorta di prove contrastanti che presentavano “sin dall’inizio aspetti di inquinamento rilevabili e comunque passibili,di una valutazione che comportasse perlomeno il dubbio sul raggiungimento di un parametro probatorio esaustivo” ( cosi’ testualmente l’ordinanza impugnata).
Tale impostazione non esclude, pertanto, la proposizione, di azione di risarcimento dei danni per fatto illecito altrui attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale o con l’esercizio dell’azione in sede propria al fine di ottenere integrale ristoro dei danni subiti.
Non si vede, d’altro canto, per quale ragione lo Stato debba essere ritenuto responsabile- al di la’ dei limiti costituiti dall’aver pronunciato un’ingiusta condanna-dei danni conseguenti ad una condotta criminale di terzi ai quali non sia riconducibile la sua attivita’.
Il caso all’esame della quarta sezione della Cassazione riguarda la nota vicenda della strage di “Alkamar” ( riaperta a seguito delle denunce della o.n.g. Progetto Innocenti ), i cui presunti responsabili sono stati assolti in revisione dopo oltre 35 anni, a seguito dell’emersione di prove dimostrative dell’azione illegale dei carabinieri.
La sentenza della Cassazione non appare condivisibile laddove tutela lo Stato da possibili azioni risarcitorie per fatti – reato commessi da terzi soggetti, e ciò considerando che nel caso di specie gli autori dei diversi reati sono carabinieri, nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Il principio della Corte di Cassazione stride con l’art. 28 della Costituzione per il quale per i fatti illeciti dei pubblici funzionari la responsabilità civile si estende allo Stato.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA PENALE, SENTENZA NR. 22444/25 DEL 19.03.2015, CASO FERRANTELLI VINCENZO E SANTANGELO GAETANO.
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