SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO: CONDIZIONI PER LA REVISIONE
- Luca Peruzzi
- 19 set 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 nov
Sentenza Corte di Cassazione, sezione VI, del 01.03.2007 n. 8957. In sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell’accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., pertanto anche la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione.
SCARICA IL DOC. ALLEGATO:

Commenti