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SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO: CONDIZIONI PER LA REVISIONE

Aggiornamento: 21 nov

Sentenza Corte di Cassazione, sezione VI, del 01.03.2007 n. 8957. In sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell’accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., pertanto anche la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione.

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