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SENTENZA PENALE IRREVOCABILE – VIZIO FONDAMENTALE DELLA PROCEDURA ART. 4 PROTOCOLLO 7 CEDU – CONDIZIONI

Aggiornamento: 21 nov

Vero e’ che la Corte di Strasburgo ha affermato che l’articolo 6, par. 1 Cedu e’ inapplicabile alle procedure straordinarie dirette alla revisione o riapertura di una procedura conclusasi con un giudicato definitivo , ma deve, tuttavia, essere tenuto comunque in considerazione quanto previsto dall’articolo 4, p. 2 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, adottato il 22 novembre 1984, in base al quale il divieto di bis in idem non impedisce “la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale della procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l’esito del caso.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale,  Sentenza 7 aprile 2014, n. 15474

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