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USURA – INAMMISSIBILE LA REVISIONE CHE TENDA AL PROSCIOGLIMENTO PARZIALE

Aggiornamento: 21 nov

Nel reato di usura, com’è noto a schema duplice, il condannato non può ottenere la revisione avente ad oggetto un solo segmento della condotta, giacchè tale ipotesi non rientra tra i casi di proscioglimento esposti dagli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.

E’ l’incomprensibile pronuncia della Suprema Corte, nel caso in esame il condannato invocava la revoca dell’ultimo segmento della condotta delittuosa, relativa alla presunta riscossione effettiva della somma oggetto della promessa usuraria, la condanna infatti riguardava tanto il c.d. patto usurario quanto la riscossione di quel profitto, circostanza quest’ultima che determinò il più severo trattamento punitivo introdotto dalla Legge 251/2005.

A nostro avviso la pronuncia della Corte viola il principio di legalità perchè impedisce la revisione di una parte della sentenza di condanna frutto di un errore sul fatto, da parte del giudice, che ha determinato l’irrogazione di una pena non prevista dalla fattispecie delittuosa nel cui ambito temporale è stato consumato il patto usurario.


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