di Sofia Barbera
1.Uno sguardo d’insieme sull’art. 4 bis o.p., tra ragioni di politica criminale e coerenza giuridica; 2. La disciplina italiana al vaglio della Corte EDU: il rispetto della dignità umana quale pietra angolare della fase esecutiva; 3. La Corte Costituzionale sugella il “fallimento” della presunzione assoluta di cui all’art. 4 bis o.p. 4. La necessità di un’applicazione individualizzante dei benefici penitenziari come file rouge delle sentenze della Corte Costituzionale.
L’ingresso dell’art. 4 bis nella L. 354/1975 ha segnato l’inizio di una nuova stagione per la struttura, la funzione e le stesse logiche ispiratrici della normativa penitenziaria. La prima tappa di questa metamorfosi coincide con l’entrata in vigore del decreto legge 152/1991 che, nell’introdurre l’art. 4 bis, disegnava una disciplina speciale per la concessione delle misure alternative a detenuti che si presumevano socialmente pericolosi in ragione del tipo di reato per il quale era intervenuta sentenza di condanna.