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Misure di Prevenzione Patrimoniali

La revisione delle sentenze penali di condanna, disciplinata dagli artt. 629 e segg. del codice di procedura penale, costituisce un’eccezione alla regola della cosa giudicata e, pur mantenendo il nucleo essenziale e tradizionale di mezzo straordinario di impugnazione, tende ad esplicarsi in chiave costituzionale (art. 24 comma 4 Cost.) come strumento di civiltà giuridica informato ad una sempre più ampia tutela a fronte del possibile errore giudiziario, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

Ma, si tratta anche di un settore “di frontiera” del diritto penale su cui si appunta una crescente attenzione nelle sedi di produzione normativa sopranazionali ed internazionali, come pure nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La decisione quadro 2005/212/GAI del 24.02.2005 del Consiglio dell’Unione Europea si propone l’obiettivo di assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinano la confisca dei proventi di reato, prevedendo la possibilità di ricorrere a procedure diverse da quelle penali allo scopo di privare l’autore del reato del godimento del bene.

E proprio nel campo delle misure di prevenzione il “decreto sicurezza” ( decreto legge 23.05.2008 n. 92 convertito nella legge 24.07.2008 n. 125 ) contiene disposizioni che segnano una radicale svolta del sistema, portando a compimento un percorso scandito da alcune importanti pronunce degli anni 90 della giurisprudenza di legittimità.

Una delle novità più importanti è certamente l’introduzione del principio di reciproca autonomia tra le misure personali e quelle patrimoniali, con la conseguente applicabilità di queste ultime indipendentemente dall’applicazione della misura personale, e quindi dell’applicabilità di esse anche nei confronti dei successori, siano essi a titolo universale o particolare.

E tuttavia, la particolare natura giuridica della confisca di prevenzione, il cui procedimento applicativo ha assunto sempre più i connotati giurisdizionali del c.d. ” giusto processo “, previsto dall’art. 6 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo e dall’art. 111 della Costituzione Repubblicana, non impedisce la revoca del provvedimento definitivo di confisca, che si muove nell’ambito della revisione del giudicato penale di condanna.

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