La revisione delle sentenze di condanna , comprese quelle di patteggiamento, può essere chiesta in ogni tempo dal condannato, dai suoi prossimo congiunti e dal Procuratore Generale, e si deve basare su elementi di prova nuovi che siano tali da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e ciò anche nell’ipotesi in cui la prova della colpevolezza appaia contraddittoria o insufficiente.
Il giudizio di revisione si svolge innanzi la Corte di Appello territorialmente competente, previa delibazione sull’ammissibilità della richiesta.
La Corte di appello può sospendere in qualunque momento l’esecuzione della pena quando gli elementi di prova addotti rendono probabile il proscioglimento del condannato.
Il condannato prosciolto ha diritto al risarcimento dei danni per l’errore giudiziario subìto.