Progetto InnocentI

La confisca antimafia nella morsa del “tempo”: la Corte di Cassazione “boccia” la Corte di Appello di Palermo

Nota alla sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione nr. 37495/19 del 6.6.2019/10.09.2019

di Baldassare Lauria.

L’accertamento della pericolosità sociale del proposto, sebbene in via incidentale nel procedimento per la proposta della sola misura patrimoniale, costituisce criterio insostituibile per verificare, alla stregua del principio di perimetrazione cronologica, la ricomprensione dei singoli atti di incremento patrimoniale nell’ambito delle operazioni suscettibili di valutazione (in termini dimostrazione dell’illiceità della provenienza dei mezzi utilizzati) ai fini della confisca di prevenzione, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosità generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosità qualificata, ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo sino a fare ipotizzare la possibilità di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosità qualificata.

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Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione fissa, per la prima volta, un limite temporale alla confiscabilità dei cespiti patrimoniali acquisiti dal soggetto già destinatario della misura di prevenzione personale, in quanto raggiunto da indizi di appartenenza all’associazione mafiosa.
L’approdo ermeneutico cui giungono i giudici di legittimità è figlio del tracciato giuridico disegnato dalla sentenza delle SS.UU. 111/2018, GATTUSO, in relazione alla necessità di ancorare l’applicazione della misura personale all’attualità della pericolosità mafiosa già accertata, con ciò superando la discutibile presunzione semel mafioso semper mafioso, che ha caratterizzato il diritto di prevenzione antimafia. Sicchè, proprio il requisito dell’attualità (condizionante l’applicazione della misura personale), in quanto espressione di una situazione correlata al tempo, costituisce la base legale del potere ablatorio di prevenzione, e come tale non può prescindere da precisi riferimenti temporali tanto nella fase di manifestazione iniziale quanto in quella finale.
Nel caso all’esame della Corte, il ricorrente proposto per la sola misura patrimoniale, impugnava il decreto di confisca della Corte di Appello di Palermo di conferma del decreto di primo grado, sulla ritenuta violazione dell’art. 4 del decreto legislativo 159/2011, in relazione all’omesso inquadramento del proposto in una delle specifiche categorie criminogene contemplate dal detto disposto di legge, nonché in relazione alla ritenuta insufficienza della rilevata sproporzione dei valori reddituali rispetto al patrimonio conseguito dopo l’applicazione della misura di prevenzione personale a carico del proposto, ritenuto appartenente all’articolazione territoriale dell’associazione mafiosa.
Trattandosi di proposta che interessava la sola misura patrimoniale, la verifica giurisdizionale investiva l’individuazione del perimetro temporale entro cui il proposto aveva manifestato la sua pericolosità, compito cui si era sottratta la corte di appello che sul presupposto della già accertata pericolosità qualificata – di cui al decreto del 29.09.1998 applicativo della misura personale nei confronti del medesimo proposto – aveva inopinatamente esteso il perimetro temporale fino a ricomprendervi i cespiti patrimoniali acquistati nell’arco di tutta la vita del proposto.
La Corte palermitana pur dando atto che rispetto alla pericolosità qualificata emersa nel periodo della fine degli anni 90, su cui erano stati fondati i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione emessi nei confronti del proposto negli anni 1998-1999, le ulteriori acquisizioni istruttorie operate nel procedimento attuale sebbene non potevano costituire manifestazione di una pericolosità qualificata, rappresentavano in ogni caso espressione di una reiterazione sistematica di condotte delittuose economicamente rilevanti, dalle quali il proposto traeva almeno in parte i mezzi del proprio sostentamento, così da potersi apprezzare svariati fatti illeciti riconducibili a condotte poste in essere nel contesto dei traffici illeciti, alla stregua della categoria criminogena di cui all’art. 4 lett. c) e 1, lett. a) e b).
Invero, la Corte di Appello assumeva «che la confisca delle acquisizioni effettuate a titolo oneroso dal proposto e dai suoi stretti congiunti con gli utili ricavati dal prolungato esercizio, con metodi illeciti, di attività d’impresa, prescinde dall’eventuale sproporzione tra il valore ei beni sequestrati ed i redditi dichiarati. – Infatti, nel prevedere l’applicazione di tale misura di prevenzione per i beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, la legge non presuppone necessariamente un illecito da reato, ben potendo inquadrarsi fra i beni di illegittima provenienza o frutto di attività illecita anche i proventi di illeciti amministrativi o fiscali».

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La Cassazione, dunque, nella sentenza in commento, conferma come l’assunto dei giudici della prevenzione non appaia conforme al paradigma legale di cui all’art. 24 del codice delle misure di prevenzione, laddove il riferimento al “frutto delle attività illecite o al reimpiego dei profitti di esse” non legittima l’ablazione del bene ritenuto “diversamente” illecito, ma solo quello connotato da illiceità c.d. mafiosa, ovvero quello acquisito nel contesto temporale interessato dalle manifestazioni mafiose del proposto.
A ben vedere, infatti, la condizione d’illiceità che l’art. 24 prevede ai fini della confisca deve essere letta in correlazione ai presupposti soggettivi contemplati dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo antimafia. Il disposto di cui all’art. 4, ai fini dell’applicazione delle misure, oltre fare riferimento a categorie soggettive riferibili a specifici reati (associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, terrorismo, etc), contempla anche i soggetti di cui all’art. 1 dello stesso decreto che com’è noto fa riferimento a soggetti che vivono di proventi di attività delittuose o comunque di reati.
L’interpretazione sistematica di dette norme impone, allora, di considerare la natura illecita dei cespiti da confiscare, di cui all’art. 24, in stretta correlazione con le categorie giuridiche di cui all’art. 4 e 1, rispetto alle quali è necessario accertare il rapporto di causa –effetto.
Il tema, in verità, era già stato oggetto del vaglio del giudice di legittimità, nella sentenza della sezione quinta della Suprema Corte di Cassazione, 17.12.2013/17.03.2014, CINA’ (Annulla decreto Corte appello Palermo nr. 65 del 19.12.2012) ove si affermava il principio secondo cui «secondo lo statuto probatorio del procedimento di prevenzione sia necessario che l’azienda sia frutto di attività illecita, o che l’impresa si sia concretamente avvalsa, nello svolgimento della sua attività, delle aderenze mafiose del titolare. – Più in particolare, occorre, quantomeno a livello indiziario, la prova: a) che l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata (mediante estorsioni, truffe, usura ed altri illeciti), pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale tra attività illecita e acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l’accumulo di ricchezza da parte dell’impresa sia stata concretamente agevolata attività illecita del titolare “appartenente alla mafia”. Occorre, quindi, in questa seconda ipotesi che l’imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa per crearsi condizioni di favore, ponendo in essere una qualsiasi attività idonea ad imporre illecitamente l’impresa sul mercato (sviamento della concorrenza, acquisizione di beni strumentali a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi, controllo mafioso della manodopera etc)».
Nel caso in commento, invece, il decreto della Corte territoriale, cassato dalla Suprema Corte, aveva ordinato la confisca di cespiti rilevando un’illiceità diversa da quella oggetto della proposta, con ciò consumando la mancata correlazione del provvedimento ablativo rispetto alla contestazione di prevenzione (id est proposta), rilevante ai fini della garanzia del diritto di difesa, così come espresso dall’art. 6 della Convenzione EDU.
La pronuncia della Corte di Cassazione, allora, fa chiarezza nel complesso sistema normativo antimafia e costituisce senz’altro il primo passo per la riconduzione dell’art. 24 del decreto legislativo 159/2011 nell’alveo del sistema costituzionale e convenzionale.

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