Progetto InnocentI

La Corte di Cassazione ritorna sui propri passi, anche per la confisca di prevenzione vale l’irretroattività delle norme

Annullato il decreto della Corte di Appello di Brescia che aveva ritenuto inapplicabile il divieto di irretroattività nel sistema di prevenzione patrimoniale

Con sentenza del 22 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha annullato il decreto della seconda sezione della Corte di Appello di Brescia del 17.01.2022 che aveva respinto la richiesta di revocazione della confisca ordinata con il decreto del Tribunale di Milano del 22.09.2016 nei confronti degli imprenditori lecchesi Spinelli Diego e Perego Alessandra, in ragione della presunta pericolosità sociale qualificata relativa a plurimi indizi di reati in materia di smaltimento di rifiuti speciali e reati ambientali.

Il patrimonio confiscato ammontava a diversi milioni ed era costituito da imprese, capannoni industriali, ville e imbarcazioni.

La Corte di Appello di Brescia, presieduta dal dr. DEANTONI GIULIO, aveva respinto la domanda di revocazione di quel decreto di confisca, che i proponenti, difesi dagli avvocati Baldassare Lauria e Adriano Bazzoni, avevano avanzato ritenendo illegale il decreto ablativo.

Secondo i difensori, la sezione di prevenzione del Tribunale di Milano aveva esercitato la propria giurisdizione in mancanza della pertinente base legale, e più precisamente aveva ritenuto la pregressa pericolosità qualificata del proposto in relazione a condotte, oggetto di sentenze di patteggiamento per reati di cui al decreto legislativo 152/2006, commessi tra il 2003 ed il 2004, previsione però che all’epoca dei fatti non integravano i requisiti di legge per la confisca di prevenzione. Siffatte fattispecie di reato, infatti, erano state elevate al rango della pertinente categoria criminologica soltanto con il d.l. 92/2008, che aveva esteso la platea dei soggetti indicati nell’art. 1 della legge 575/65, per l’applicazione della misura patrimoniale, anche ai soggetti indiziati dei reati contemplati dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. Si chiedeva, dunque, la revoca con effetti ex tunc del decreto di confisca.

Il rigetto della domanda, secondo la Corte bresciana, si imponeva invece in ragione della ritenuta inapplicabilità, nella materia di prevenzione, del divieto di irretroattività, trattandosi di misure sussumibili nell’alveo dell’arte. 200 c.p. , quindi di natura non sanzionatoria.

Adesso tutto torna in discussione. la stessa sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso degli avvocati Baldassare LAURIA e Adriano BAZZONI, ha ordinato un nuovo giudizio innanzi la Corte di Appello di Brescia.

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