Progetto InnocentI

LA SENTENZA CEDU LOREFICE C. ITALIA APRE LA PORTA ALLA REVISIONE IN APPELLO

La prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato la Repubblica Italiana in relazione ad una condanna della Corte di Appello di Palermo del 15.02.2012 che in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Sciacca aveva ritenuto la colpevolezza dell’imputato, previo giudizio di attendibilità dei testi di accusa, esclusa invece dal Tribunale di Sciacca.

La Corte di Cassazione Italiana, àdita dall’imputato, confermava detta statuizione ritenendo come non vi fosse nell’ordinamento italiano una regola generale che imponesse la riedizione delle testimonianze in appello per pervenire ad un giudizio di attendibilità degli stessi, in luogo del giudizio opposto in primo grado ( ….La haute juridiction releva de plus qu’il n’existait pas une règle générale imposant au juge d’appel de rouvrir l’instruction pour procéder à une reformatio in pejus du jugement de première instance, la seule obligation de ce juge étant celle de motiver sa décision de manière rigoureuse quant aux raisons qui le conduisaient à s’écarter du premier verdict..).

La condanna della Repubblica Italiana da parte della CEDU nel caso in esame  giunge proprio nel momento in cui l’ordinamento processuale italiano pare aver finalmente raggiunto, rispetto alla questione della riforma in appello della sentenza di proscioglimento emesso in prime cure, un assetto compatibile col sistema convenzionale.

 Invero, l’art. 1 comma 58 della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cosiddetta “riforma Orlando”) ha modificato l’art. 603 c.p.p., introducendo una specifica fattispecie processuale da cui nasce l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Si prevede, infatti, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale» (art. 603 comma 3-bis c.p.p.).

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