Assolto per insussistenza del fatto a seguito di istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. lett. a) per inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile. Era stato condannato ad anni – di reclusione e – per estorsione in concorso.
NOME | SOLLA GIANFRANCO (Campania) |
FASE | RISOLTO |
SINTESI | Chiesta la revisione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18.5.2015 (irrevocabile il 15.3.2016), che ha riformato solo in punto di pena quella del GUP di Napoli del 27.10.2014, con la quale è stato ritenuto responsabile di avere commesso, con il ruolo di esecutore materiale e in concorso con S. S., suo zio, e S. A., reiterati episodi di estorsione ai danni dei coniugi G. S. e C. R., al fine di costringerli a versare somme mensili a favore del citato S. S. (capo B), imputato anche di avere prestato ai perdetti coniugi somme a tassi usurari (capo A), fatti commessi dall’agosto 2013 al 27.3.2014. |
TIPOLOGIA DI REATO | DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – Estorsione aggravata in concorso |
CONDANNE | • Sentenza GUP di Napoli del 27.10.2014: condanna a
• Sentenza della Corte di appello di Napoli del 18.5.2015 passata in giudicato il 15.3.2016: condanna a |
STATUS IMPUTATO | Detenuto dal – al – |
ANNI DI CARCERE | – anni quattro |
CAUSE CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA CONDANNA | Dichiarazioni contraddittorie della persona offesa |
RICHIESTA | Revisione della sentenza ex art. 630 c.p.p. lett. a) per l’assoluzione dei coimputati.
Segnatamente, si assumeva che i fatti posti a fondamento della predetta decisione, resa all’esito del giudizio abbreviato, sono in contrasto con quelli posti a fondamento delle sentenza emessa in data 1.7.2015 dal Tribunale di Napoli (irrevocabile il 7.12.2015) nei confronti dei coimputati di Gianfranco SOLLA, ossia di S. S. e di S. A., imputati il primo dei fatti di cui al capo A e B e il secondo, come l’odierno istante, esclusivamente dei fatti di cui al capo B, il quali, giudicati con il rito ordinario, sono stati assolti per insussistenza dei fatti loro addebitati. |
ESITO | Revisione accolta con sentenza depositata il 17 novembre 2017: assoluzione per insussistenza del fatto. |
INGIUSTA DETENZIONE | |
ERRORE GIUDIZIARIO | |
VIOLAZIONE DIRITTI UMANI | |
DURATA COMPLESSIVA | |
RISARCIMENTO | Proposta causa responsabilità civile del magistrato |
ASPETTI CONTROVERSI | Contrasto tra giudicati – Rinuncia all’appello del condannato |
ALLEGATI | SOLLA SENTENZA REVISIONE |
DIFENSORI | AVV.TI BALDASSARE LAURIA, LAURA ANCONA, PARDO CELLINI |
PROGETTO INNOCENTI COINVOLTA | Si |