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ATTUALITA’ PERICOLOSITA’ SOCIALE – ACCERTAMENTO SENZA PRESUNZIONI-LIMITI STATUTO PROBATORIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA, SENTENZA DEL 11.02.2014-5.6.2014

Con la sentenza in commento la Corte di cassazione afferma innovativamente il principio secondo cui «La pericolosità attuale del soggetto è presupposto applicativo generale, da riferirsi ad ogni categoria criminologica specifica, derivante dalla detta previsione di legge, oltre che dal necessario rispetto dei principi costituzionali sul tema». Anche per gli indiziati di mafia, così come per ciascuna delle categorie di pericolosità delineate dall’art. 4 d.lgs. n. 159/11, è onere dell’organo dell’accusa indicare, ai fini dell’applicabilità della misura di prevenzione personale, elementi di fatto idonei a individuare l’attualità della pericolosità sociale, senza possibilità di ricorrere a presunzioni. La Corte compie un ulteriore “passaggio” verso il riconoscimento di principi che consentono alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali (trovando queste ultimo il presupposto nell’applicabilità di quelle personali1), di corrispondere agli “standard” non solo costituzionali, ma anche della Cedu. 1 E’ noto che l’applicazione disgiunta della misura patrimoniale richiede, in ogni caso, l’accertamento incidentale dei presupposti della misura personale.

Pur se le misure di prevenzione sono ritenute dalla Corte EDU compatibili con la Convenzione2, l’interprete “guardando avanti” deve prospettare eventuali profili d’incompatibilità scaturenti da un’attenta lettura del quadro normativo e applicativo. Un approccio di tale natura consente di prevenire possibili decisioni “dirompenti” della Corte europea come è avvenuto in altri settori3. La riconosciuta efficacia delle misure di prevenzione (in particolare patrimoniali) non consente “forzature” o semplificazioni probatorie dirette a sacrificare, in nome dell’efficienza, principi che potrebbero essere riconosciuti meritevoli di tutela dalla Corte EDU, anche attraverso un cambiamento della precedente giurisprudenza. Occorre, dunque, adeguare e “rileggere” gli istituti attraverso una “prova di resistenza” preventiva alla Cedu, abbandonando interpretazioni spesso reiterate in un’ottica di mera semplificazione probatoria facilmente superabile con un adeguato sforzo di ricostruzione dei fatti accertati ovvero attraverso i doverosi approfondimenti.

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