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AUTONOMIA MISURA PREVENZIONE PATRIMONIALE – APPLICAZIONE DISGIUNTA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA, SEMTEMZA DEL 13.01.2011 NR. 5361.

L’art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 che lo ha introdotto, fissa il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all’adozione di misure di prevenzione personali, rimettendo al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell’ azione di prevenzione . Dichiara inammissibile, App. Lecce, 29 aprile 2010

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