CASO LABITA: OBBLIGO CONFORMAZIONE AL GIUDICATO EUROPEO – AMBITO-
- Luca Peruzzi
- 14 nov 2018
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Corte di Appello di Palermo ( Pres. Caputo, Giudici Malizia – D’antoni ) Decreto del 17.09.2010 – Sull’appello proposto da LABITA BENEDETTO avverso il decreto del Tribunale di Trapani che ha rigettato la domanda di revoca della confisca ex art. 7 L. 1423/56, la Corte di Appello di Palermo ha affermato il principio secondo cui l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della CEDU è da considerare di risultato, nel senso che è riservata agli Stati membri la scelta dei mezzi per adeguarsi ai principi in dette pronunce formulati, come ha ribadito il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa con la raccomandazione R ( 2000) 2 secondo cui spetta alle competenti autorità dello Stato quali misure siano più appropriate. Nel caso di specie poichè il giudicato della CEDU riguarda due provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca ex tunc della misura patrimonaile, e non invece il provvedimento genetico, il LABITA potrà riproporre specifica istanza volta ad ottenere la misura di prevenzione personale a suo tempo applicatagli, e ciò anche in deroga al principio del giudicato, ancorchè nella forma del rebus sic stantibus. Rigetta ricorso avverso decreto Tribunale Trapani del 17.03.2009.
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