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CONFISCA EX ART. 12 SEXIES L. 356/92 – BENI INTESTATI A TERZI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, SENTENZA DEL 6.7.2012, n. 30950

Deve ritenersi compreso nell’obbligo della confisca previsto dall’art. 12 sexies della legge n. 356/92 il bene che, pur essendo nella disponibilità dell’imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell’acquisto ne rivela l’intestazione fittizia; più specificamente, la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12 sexies legge citata, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell’acquisto ai redditi derivanti dall’attività di lavoro svolta da quest’ultimo.

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