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CONFISCA FACOLTATIVA EX ART. 240 C.P. – SENTENZA CHE DICHIARA ESTINTO IL REATO PER PRESCRIZIONE – APPLICABILITA’ – CONDIZIONI

Aggiornamento: 25 nov

Non v’è alcuna preclusione alla possibilità di applicare la confisca facoltativa del profitto del reato, prevista dal primo comma dell’art. 24 c.p., nel caso in cui l’imputato è stato condannato in primo grado e prosciolto per intervenuta prescrizione in secondo grado. La Corte di Assise di Appello di Milano ha ritenuto applicabile la confisca facoltativa del profitto, ai sensi dell’art. 240 co. 1 c.p., sulla scia dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Lucci del 26.6.2015. Siffatta natura giuridica rende, quindi, irrilevante la distinzione tra confisca obbligatoria e confisca facoltativa ai fini dell’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Lucci, e trova per la Corte d’appello di Milano «una decisiva conferma nell’evoluzione della normativa in tema di confisca del profitto del reato», che si caratterizza – da un lato – per il progressivo ampliamento dei casi per i quali è prevista l’applicazione obbligatoria della misura ablativa, e – dall’altro – per l’estensione dell’oggetto della confisca sino a comprendere beni che non rientravano nella previsione codicistica.


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