top of page

CONFISCA> INTERVENTO DEL TERZO CHE RIVENDICA LA PROPRIETA’

Aggiornamento: 25 nov

Cassazione penale , sez. VI, 29 settembre 2005, n. 41195 Il terzo che intenda rivendicare un bene di cui sia stata disposta la confisca ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non può chiedere la revoca di detta misura ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (applicabile solo con riguardo alle misure di prevenzione di carattere personale) ma può promuovere incidente di esecuzione, a condizione che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione all’esito del quale la misura stessa è stata disposta, prospettando anche elementi di prova successivamente emersi ed a suo tempo non potuti acquisire perché non conosciuti; nella quale ipotesi l’eventuale azionabilità dell’incidente di esecuzione viene ad essere ricondotta entro un modello tipicamente revocatorio quale è quello (sotto il profilo della causa petendi) della revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c.

SCARICA IL DOC. ALLEGATO :



Post correlati

Commenti


WhatsApp Image 2025-02-18 at 16.23_edite

E' un organizzazione nazionale non governativa, senza scopo di lucro, dedicata istituzionalmente alla revisione dei casi giudiziari controversi ed all'affermazione dell'innocenza delle persone ingiustamente condannate

fai parte anche tu della nostra storia

logo-bianco.png

FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA
C.F. 91046340484 
Lung' Arno alle Grazie 2, 50122 Firenze

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

© 2025 Progetto innocenti - Powered by FRAWEB SRL

bottom of page