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CONFISCA PREVENZIONE APPLICABILE ANCHE AI SORVEGLIATI SEMPLICI

CORTE SUPREMA CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 4.2.2009 NR. 6000. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa agli effetti scaturenti dall’abrogazione dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55, prevista dall’art. 11-ter del “decreto sicurezza” (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125). Secondo la S.C., l’abrogazione della suddetta norma “speciale” ha fatto “rivivere nella sua pienezza” la norma generale contenuta nell’art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152 (c.d. “legge Reale”), ed ha quindi esteso l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Conseguentemente, a seguito della recente riforma, le misure di prevenzione patrimoniali possono applicarsi a tutti i soggetti individuati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: si tratta di tutti i soggetti che sono ritenuti pericolosi in quanto sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quale che sia la natura del reato da cui derivano tali proventi.

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