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CONFISCA PREVENZIONE – CESSATA PERICOLOSITA’ SOCIALE- ININFLUENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA, SENTENZA DEL 14 MARZO 2012

Il venir meno, per eventi successivi, dell’accertata pericolosità sociale del prevenuto, non ha influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite. La misura predetta, infatti, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di “prevenzione”, ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240 c.p..

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