CONFISCA PREVENZIONE – PERICOLOSITA’ SOCIALE SEMPLICE – AMMISSIBILITA’
- Luca Peruzzi
- 5 dic 2018
- Tempo di lettura: 1 min
CORTE SUOPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, SENTENZA DEL 8 GIUGNO 2011.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’abrogazione della norma speciale di cui all’art. 14 della legge n. 55 del 1990 – che precludeva l’applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali in caso di pericolosità cosiddetto generica, consentendola solo in caso di pericolosità cosiddetto qualificata – per effetto dell’art. 11 ter del d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008 (cosiddetto pacchetto sicurezza), ha determinato la riespansione della norma generale di cui all’art. 19, comma 1, l. n. 152 del 1975, in quanto il rinvio da essa enunciato è di ordine formale, nel senso che, in difetto di espressa esclusione o limitazione, è da intendersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell’atto-fonte, in sostituzione, modifica o integrazione di quelle originarie. Ne consegue che, oltre alle misure di prevenzione personali , anche quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, a prescindere dalla tipologia dei reati di riferimento. Dich. man. infon. quest. leg. cost., App. Salerno, 07/07/2010
SCARICA IL DOC. ALLEGATO:

Commenti