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CONFISCA PREVENZIONE – REVOCA EX TUNC – TEMPUS REGIT ACTUM

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 16 APRILE 2014 NR. 16729

Invero, in tema di confisca di prevenzione trova applicazione il principio stabilito dall’articolo 200 cod. pen. in relazione alle misure di sicurezza, per cui la decisione sull’istanza di revoca “ex tunc” della confisca, da un lato deve verificare la pericolosita’ del soggetto in riferimento al momento dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, dall’altro deve procedervi alla luce della legge vigente al momento della decisione, anche se si tratti di disciplina sopravvenuta, atteso che le misure di prevenzione, cosi’ come le misure di sicurezza, sono applicabili sul presupposto della pericolosita’ sociale, non gia’ della commissione di un fatto di reato, che tendono a prevenire per il futuro e non a reprimere; tale finalita’ e l’obiettivo di contrastare in modo efficace le attivita’ delinquenziali sono perseguite dal legislatore in base a scelte discrezionali di politica criminale, che comportano anche la retroattivita’ delle misure di sicurezza e di quelle di prevenzione.

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