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CONFISCA PREVENZIONE-TERZI INTERVENIENTI-NECESSARIA PROCURA SPECIALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA, SENTENZA DEL 29.02.2012

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore, non munito di procura speciale, dei terzi interessati nel procedimento di opposizione ad un provvedimento di confisca , perché costoro non possono stare in giudizio personalmente ma hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto soltanto per mezzo del conferimento di procura speciale. Rigetta, App. Catanzaro, 08/04/2011

NOTA DI BALDASSARE LAURIA La pronuncia della Cassazione è una forzatura intellettuale, infatti l’art. 23 del codice antimafia al comma 3 prevede la possibilità per il terzo di stare in giudizio con l’assistenza di un difensore, senza specificare la necessità delal procura speciale diversamente di quanto avviene per le parti private del processo penale.

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