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CONFISCABILI I BENI ACQUISITI PRIMA DELLA PERICOLOSITA'

Aggiornamento: 25 nov

Cassazione penale , sez. II, 08 aprile 2008, n. 21717 In tema di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal preposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisce l’accertamento dell’inizio della pericolosità, perché l’unico presupposto di legge per l’adozione dei provvedimenti di sequestro e confisca è l’inizio di un procedimento di applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito e di cui non sia provata la legittima provenienza.

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