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DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 1 LETT. A) D.LVO 150/2011 – SENTENZA 24/2019 – EFFETTI SUI PROCEDIMENTI PENDENTI

Aggiornamento: 25 nov

A seguito della pronuncia n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, il regime delle misure di prevenzione applicabili ai c.d. pericolosi generici è completamente mutato. Invero, non solo risultano non più applicabili le misure di prevenzione ai soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 1, comma 1, d.lg. 159/2011, ma anche per coloro per i quali continuano ad essere previste le suddette misure, perché abitualmente dediti a delitti produttivi di profitti [ex art. 1, comma 1, lett. b) d.lg. 159/2011], i presupposti applicativi devono ritenersi mutati in forza della stessa pronuncia della Corte Costituzionale, dovendo consistere in: a) delitti commessi abitualmente dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.


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