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IMPRESA MAFIOSA-CONFISCA BENI TERZI BUONA FEDE- PROFITTO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SETENZA DEL 07.02.2012.

In materia di confisca dell’impresa ritenuta “mafiosa”, prevista dal comma 7 dell’art. 416 bis c.p., l’estraneità del terzo è stata variamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato interpretato, talora nel senso del mancanza di qualsiasi collegamento, diretto od indiretto, con la consumazione del fatto-reato, ossia nell’assenza di ogni contributo di partecipazione o di concorso, ancorchè non punibile, e altre volte nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità, 3 che quest’ultimo orientamento, a seguito della sentenza n. 9 del 1999, deve ritenersi ormai prevalente. Appare infatti maggiromente funzionale alla confisca l’impostazione tecnica che vede privare il terzo, che dal reato ha tratto vantaggio patrimoniale, dei cespiti derivanti da siffatto vantaggio.

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