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LA CONFISCA HA NATURA DI PENA O MISURA DI SICUREZZA

Cassazione penale , sez. III, 24 settembre 2008, n. 39172 L’istituto della confisca, il cui contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, può presentarsi con varia natura giuridica, in quanto essa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. In particolare, mentre la confisca prevista dall’art. 240 c.p. ha natura di misura di sicurezza, quella prevista anche per equivalente dall’art. 322 ter c.p. viene ad assumere carattere eminentemente sanzionatorio, giacché viene ad assolvere a una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza. Proprio dalla rilevata natura sanzionatoria della confisca ex art. 322 ter c.p. discende l’impossibilità di applicazione retroattiva a fatti anteriormente commessi: ciò dovendolo desumere, oltre che dall’art. 15 l. 29 settembre 2000 n. 300, dall’art. 25 cost. nonché dall’art. 7, comma 1, seconda parte, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848. (Nella specie, da queste premesse, la Corte ha annullato un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro adottato a fini di confisca ex art. 322 ter c.p., sul rilievo che i fatti oggetto di indagine erano stati commessi anteriormente all’entrata in vigore della l. 24 dicembre 2007 n. 244, il cui art. 1, comma 143, tale forma di confisca per equivalente aveva esteso ai reati tributari previsti dagli art. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74).

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